L’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I contenuti minimi del corso di formazione sono previsti all’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997. Il nostro corso è aggiornato secondo quanto prevede l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Destinatari:
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Datori di lavoro di aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Datori di lavoro di aziende della pesca fino a 20 addetti
- Datori di lavoro di altre aziende fino a 200 addetti
Oltre a ciò ci sono alcuni casi nei quali il Datore di Lavoro non può svolgere direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008) che sono:
- Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- Nelle centrali termoelettriche;
- Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012
Secondo tale accordo sono stati individuati tre livelli di rischio: basso, medio e alto e quattro moduli:
- MODULO 1 – Giuridico Normativo;
- MODULO 2 – Gestione ed Organizzazione della sicurezza;
- MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei rischi;
- MODULO 4 – Formazione e consultazione dei lavoratori.
I primi due moduli verranno seguiti dall’allievo tramite la nostra piattaforma fad mentre i rimanenti verranno seguiti in aula.
Per abbattere le distanze e per meglio agevolare gli allievi i moduli in aula potranno essere seguiti online tramite il sistema di video-conferenza a disposizione della nostra associazione. Riuscirà a vedere in diretta l’insegnante e potrà fare domande in tempo reale.
I corsi d’aggiornamento dovranno essere seguiti ogni 5 anni in modalità fad.
Durata:
La durata del corso varia in base al livello di rischio:
- 16 ore per rischio basso (8 ore in modalità fad e 8 ore in aula o video-conferenza);
- 32 ore per rischio medio (16 ore in modalità fad e 16 ore in aula o video-conferenza);
- 48 ore per rischio alto (24 ore in modalità fad e 24 ore in aula o video-conferenza).
Il corso d’aggiornamento che deve essere frequentato ogni 5 anni può essere seguito in modalità fad ed ha una durata di:
- 6 ore per rischio basso;
- 10 ore per rischio medio;
- 14 ore per il rischio alto.
Iscrizione al corso
Rischio Basso |
Rischio Medio |
Rischio Alto |
Iscrizione al corso d’aggiornamento
Rischio Basso |
Rischio Medio |
Rischio Alto |
Validità dell’attestato e Riconoscimenti
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